Certificazione energetica edifici, la Guida dei Notai

Dal Notariato le indicazioni per applicare correttamente i decreti che entreranno in vigore il 1° ottobre prossimo

29/09/2015 – Entreranno in vigore tra due giorni le nuove Linee guida nazionali per la certificazione energetica, le nuove metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e i requisiti minimi degli edifici. Le novità sono contenute nei due Decreti Ministeriali del 26 giugno 2015, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio scorso.
Per non arrivare impreparati all’entrata in vigore delle nuove regole, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato la Guida “Certificazione energetica – Le novità in vigore dal 1° ottobre 2015” che illustra i contenuti dei due decreti citati, nonché del DM 26 giugno 2015 relativo agli schemi di relazione tecnica di progetto, in vigore dal 16 luglio scorso.

Il DM “Metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e requisiti minimi degli edifici” definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. I suddetti criteri generali si applicano agli edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione.

Il DM “Schemi di relazione tecnica di progetto” definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica.

Ma per le attività che coinvolgono i Notai, il decreto più rilevante è il DM Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, che contiene:
– la nuova classificazione degli immobili in funzione della prestazione energetica;
– le informazioni che l’APE deve obbligatoriamente riportare e il nuovo format dell’APE;
– le formalità da rispettare e il nuovo format per gli annunci commerciali;
– la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’APE e la sua trasmissione alla Regione;
– i casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE.

Il decreto – spiegano i Notai – si pone la finalità di favorire l’applicazione omogenea e coordinata dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari su tutto il territorio nazionale definendo quindi Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici; strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra Stato e regioni; un sistema informativo per la gestione di un catasto nazionale degli APE e degli impianti termici.

Il Notariato segnala che la disciplina di dettaglio cui il commento si riferisce, si applica soltanto nelle Regioni e/o Provincie autonome che non abbiano ancora adottato specifiche disposizioni normative in materia di certificazione energetica e in quelle che, pur avendo legiferato in materia, abbiano recepito esclusivamente le prescrizioni della precedente direttiva 2002/91/CE e non si siano ancora conformate alla direttiva 2010/31/UE.

Non si applica invece – continuano i Notai – nelle Regioni e/o Provincie autonome che abbiano legiferato in materia, in maniera conforme alla direttiva 2010/31/UE (fermo restando che non sempre risulta agevole accertare se una determinata normativa regionale possa considerarsi o meno conforme alla suddetta direttiva comunitaria del 2010); è previsto, peraltro, a carico di questi ultimi enti, nell’ottica di una omogeneizzazione della disciplina a livello nazionale, l’onere di intraprendere misure atte a favorire, entro il 1° ottobre 2017, l’adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici alle nuove Linee guida approvate con il DM 26 giugno 2015.