Abusi edilizi, l’ordine di demolizione non va in prescrizione

Cassazione: può solo essere sospeso o revocato in vista di un possibile condono

L’ordine di demolizione di un immobile abusivo non è soggetto a prescrizione. Può solo essere sospeso o revocato su iniziativa del giudice. Così la Corte di Cassazione con la sentenza 36387/2015.

La Cassazione ha spiegato che la prescrizione è possibile solo per le sanzioni penali o pecuniarie, mentre l’ordine di demolizione è una sanzione amministrativa.

Secondo la Corte, invece, i giudici devono revocare l’ordine di demolizione se nel frattempo la Pubblica Amministrazione emette un atto amministrativo con esso incompatibile.

Per gli stessi motivi, l’ordine può essere sospeso se i giudici hanno il fondato sospetto che l’Amministrazione approvi un atto incompatibile.

La Corte ha illustrato cosa accade quando viene accertato un abuso edilizio. Il Comune normalmente emette un ordine di demolizione e viene nominato un giudice che deve occuparsi della sua esecuzione.

Nel caso in cui i responsabili chiedano la sanatoria dell’abuso, viene inoltrata al giudice una richiesta di sospensione o revoca dell’ordine di demolizione. Per decidere il da farsi, il giudice deve esaminare il caso e la sua possibile conclusione.

Se ha la certezza o se ci sono alte probabilità che la sanatoria sia concessa, l’ordine viene quindi revocato o sospeso.

La sospensione o la revoca sono sempre frutto di una valutazione e di una decisione espressa. Non è invece possibile la prescrizione, cioè l’estinzione del reato e della sanzione ad esso collegata in modo automatico.